(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Aggiungere all'art. 7, comma 5 legge  regionale  n.  32/1995:  "Nei
casi  di  provate  difficolta'  legate  all'acquisizione  di  pareri,
autorizzazioni  e  nulla-osta  che   impediscano   la   realizzazione
dell'opera,  la  Regione  concede  una  seconda  proroga  di  novanta
giorni".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 26 luglio 1997
                              FALCONIO